Com’è noto chi vuole disporre dei propri beni dopo la morte deve fare il testamento. Secondo quanto previsto dall’articolo 587 codice civile, “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.”
TIPI DI TESTAMENTO
Nel nostro ordinamento sono previste due forme ordinarie di testamento e dei testamenti speciali.
Le forme ordinarie sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. I testamenti speciali sono quei testamenti che possono essere redatti solo nelle ipotesi in cui non è possibile procedere con la redazione di un testamento ordinario (quando il testatore si trova “in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio”, a bordo di navi o di aeromobili e testamento dei militari ed assimilati). E’ necessario che qualsiasi tipo di testamento venga redatto per iscritto, non essendo ammesso il testamento orale.
La forma di testamento più comune e più utilizzata è il testamento olografo, il quale ai sensi dell’articolo 602 codice civile “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni”. Quindi non è valido il testamento olografo scritto al computer o in stampatello.
Per la sua redazione, a differenza del testamento pubblico e del testamento segreto, non è necessaria la presenza del Notaio. Non è, altresì, prevista la presenza di testimoni e può essere liberamente conservato dal testatore senza particolari formalità, anche se nulla vieta che quest’ultimo provveda al deposito presso un notaio e che lo possa ritirare in qualsiasi momento.
Una delle tante problematiche sorte in merito al testamento olografo è quella relativa alle modalità di contestazione della sua autenticità. Infatti, all’interno della giurisprudenza si sono formati, nel tempo, due orientamenti.
MODALITA' DI CONTESTAZIONE
Secondo il primo orientamento, la non autenticità può essere fatta valere attraverso il disconoscimento dell’atto (Cass. Sentenza n. 2474/2005, Cass. n. 3371/1975, Cass. 28673/2011), in quanto è riconosciuta al testamento olografo la natura giuridica di scrittura privata e, pertanto, è ammesso che la contestazione dell’autenticità della sua sottoscrizione possa legittimamente compiersi attraverso il semplice disconoscimento della scheda testamentaria con conseguente onere della soggetto che ha prodotto il documento di proporre l’istanza di verificazione del documento, non assumendo nessuna rilevanza la posizione processuale delle parti.
Un secondo orientamento sancisce la necessità, invece, di procedere con la querela di falso anche se al testamento olografo non viene attribuito valore di atto pubblico (Cass. 16362/2013, Cass. 3 agosto 1968 n. 2793, Cass. 8272/2012), in quanto la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve essere sollevata soltanto nei modi e con le forme di cui all’art. 221 e segg c.p.c., con il conseguente onere probatorio a carico della parte che contesti la genuinità della scheda testamentaria.
A dirimere la diatriba giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 12307/2015 hanno affermato il seguente principio di diritto: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.”
Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18363/2018, pubblicata il 12 luglio 2018, ha affrontato nuovamente la questione relativa alle modalità di contestazione della falsità di un testamento olografo, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/2015 e confermato, quindi, la necessità di procedere con l’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
IL CASO
La vicenda esaminata dagli Ermellini con l’ordinanza in commento, trae origine dal ricorso promosso contro la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza di rigetto della domanda del ricorrente avente ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione della qualità di erede legittimo della madre. La domanda era stata rigettata in quanto dalla consulenza tecnica d’ufficio era emerso che il testamento e la scrittura apposta sulla busta che conteneva la scheda testamentaria erano da attribuire alla madre dell’attore. Quest’ultimo, con il ricorso per Cassazione, denunciava fra l’altro la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2702 c.c.; artt. 100, 216, 112 e 113 c.p.c.; artt. 485 e 491 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, nel caso di domanda di accertamento negativo, il riparto dell'onere della prova non fa venir meno l’obbligo in capo all'erede testamentario di dichiarare di volersi avvalere della scrittura privata, analogamente a quanto previsto dall'art. 216 c.p.c., comma 2, in relazione all'istanza di verificazione. Pertanto, senza la preventiva istanza di verificazione, verrebbe meno l'interesse all'accertamento della falsità del testamento e andrebbe invece solamente accertata la qualità di erede ab intestato della parte richiedente e non incombe su quest’ultima l’onere di fornire la prova circa la riferibilità e veridicità del testamento.
LA DECISIONE
Con l’ordinanza in commento gli Ermellini, nel richiamare il principio di diritto affermato con la sentenza a Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione nr. 12307/2015, hanno ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo hanno evidenziato che:
- Al fine di vedersi accertare la propria qualità di erede legittimo in presenza di un testamento olografo, presupposto indefettibile è che la parte interessata deve porre in seno al processo una questio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi a disconoscere gli effetti del testamento olografo falso;
- Nessun onere di dichiarare preventivamente di volersi avvalere del testamento olografo che la designa erede incombe sulla parte evocata in giudizio;
- Indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, l’onere della prova incombe sulla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo ovvero che deduca che la scheda testamentaria non provenga da chi ne appare l'autore. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai presupposti e ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra cui non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, nè quale autonomo requisito dell'azione di impugnativa negoziale, nè attraverso il richiamo analogico ai principi dettati in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private;
- L’onere contemplato dall'art. 216, comma 2, per l'istanza di verificazione proposta in via principale evoca regole, valevoli sul piano dell'efficacia sostanziale e del trattamento processuale per le scritture private, inapplicabili all’azione di accertamento negativo della falsità del testamento olografo. Quest'ultimo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private, sicché non trova applicazione l'art. 216 c.p.c., comma 2;
- Come chiarito dalle Sezioni Unite, il testamento olografo, pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente "equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa".
Allegato:
Allegato: Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 18363 del 12/07/2018Fonte:
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