Hai pensato di scrivere le tue volontà testamentarie e non sai come fare? Sei convinto che si debba sottoscrivere dal notaio per essere valido? Ti preoccupa la parcella del notaio, o temi di non poter cambiare in un momento successivo le tue volontà?
Forse non tutti sanno che è possibile redigere un testamento giuridicamente valido senza la sottoscrizione del notaio o di altro professionista legale.
La legge italiana consente di sottoscrivere le proprie ultime volontà in piena autonomia.
Nel codice civile è disciplinata una tipologia di testamento, definito “testamento olografo”, che può essere redatto dal testatore in piena autonomia ed in assenza di un notaio.
Accertato che tutti possono redigere un testamento di proprio pugno ed in assenza di notaio, affinché l’atto sia legalmente valido, è necessario tuttavia rispettare alcuni requisiti.
REQUISITI PER REDIGERE UN TESTAMENTO OLOGRAFO
- deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Ciò significa che non può essere scritto a macchina, né al computer, né può essere scritto da un’altra persona, anche se riporta alla fine la firma del testatore;
- nel documento deve essere indicato il giorno, mese ed anno della sottoscrizione. Questo requisito consente di stabilire quale sia l’ultimo documento valido, e di valutare lo stato di salute psico-fisica al momento della redazione del documento, al fine di accertare le piene facoltà intellettive necessarie alla validità dell’atto stesso;
- deve essere firmato dal testatore;
- devono essere indicati gli eredi con precisione, evitando margini di incertezza o ambiguità.
VANTAGGI E SVANTAGGI DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO
Decidere di stendere le ultime volontà in assenza di un notaio comporta certamente dei vantaggi.
Il primo è la semplicità di redazione del testamento. E’ sufficiente infatti disporre di un foglio, carta e penna. Il testamento è valido anche se scritto in dialetto o in altra lingua conosciuta dal testatore. E’ valido anche se ci sono errori ortografici o sintattici, purché non mettano in dubbio la chiarezza di intendimenti né i requisiti principali sopra esposti.
Un altro vantaggio è l’assenza di costi nel redigere il testamento olografo.
Il testatore può inoltre revocare o riscrivere nuovamente le sue ultime volontà tutte le volte che vorrà, apportando le variazioni che desidera al suo testamento.
Decidere di redigere un testamento olografo presenta però alcuni svantaggi.
Una prima difficoltà è la conservazione del testamento, che può essere perso, oppure sottratto da qualcuno. Per conservare in sicurezza il testamento si può ricorrere al notaio, con costi che si aggirano sui 500 Euro.
L’autenticità della firma può essere contestata, poiché l’atto è stato redatto in assenza di un notaio, quindi la firma non è certificata, dunque potrebbe anche essere falsificata. L’autenticità del testamento e della firma verranno dunque investigati con perizia grafologica, con una possibile controversia legale che potrebbe aprirsi nel sospetto di falsità.
A seguito di un decesso, ed in assenza di testamento, il Codice Civile prevede delle precise percentuali di ripartizione dei beni del defunto ai suoi eredi. Talvolta queste ripartizioni si realizzano in tutta serenità, ma altre volte al dolore del lutto si aggiunge l’amarezza della gestione economica dell’eredità.
Con la stesura del testamento, la maggior parte delle volte, il testatore decide di sua iniziativa la ripartizione dei suoi beni.
Bisogna sapere, tuttavia, che un testamento non può totalmente escludere degli eredi legittimi (figli, coniuge, ascendenti ecc.) Questi sono tutelati dalla legge, che sancisce una precisa quota legittima che deve essere riservata a loro, a prescindere dalle volontà del testatore.
Nella redazione dell’atto è quindi necessario sapere che il testatore, in presenza di eredi legittimi, non può disporre di tutti i suoi beni, ma solo di quelli rimasti togliendo la quota legittima.
IL TESTAMENTO OLOGRAFO PUO’ ESSERE REVOCATO O MODIFICATO?
Il testamento scritto di proprio pugno dal testatore può essere revocato o modificato dallo stesso fino all’ultimo istante di vita.
Per apportare modificazioni, dovrà riscrivere daccapo il testamento, indicando la nuova data di redazione, e firmando il nuovo testamento. L’atto testamentario che porterà l’ultima data sarà quello ritenuto valido, poiché nel rispetto delle volontà ultime del testatore.
ANNULLABILITA’ E NULLITA’
Nel caso in cui il testamento sia redatto in assenza di notaio, l’atto può incorrere in due tipologie di invalidità: annullabilità e nullità.
Il testamento è definito nullo se non è autografo e se non è firmato dal testatore stesso.
Il testamento è annullabile si presenta un difetto di forma su istanza di chi abbia interesse, che può impugnare l’atto entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Un altra possibile circostanza di invalidità del testamento è il ditelo di manifestazione della volontà del testatore.
In base a quanto disposto dalla sentenza n. 26931/2013 della Cassazione, la volontà del testatore “deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte”.
Un testamento con firma falsa è invece un testamento inesistente, in quanto il vizio è talmente grave da impedire all’atto di essere identificato come tale.