mercoledì 15 maggio 2019

CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO



Com’è noto chi vuole disporre dei propri beni dopo la morte deve fare il testamento. Secondo quanto previsto dall’articolo 587 codice civile, “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.”

TIPI DI TESTAMENTO 


Nel nostro ordinamento sono previste due forme ordinarie di testamento e dei testamenti speciali.

Le forme ordinarie sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. I testamenti speciali sono quei testamenti che possono essere redatti solo nelle ipotesi in cui non è possibile procedere con la redazione di un testamento ordinario (quando il testatore si trova “in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio”, a bordo di navi o di aeromobili e testamento dei militari ed assimilati). E’ necessario che qualsiasi tipo di testamento venga redatto per iscritto, non essendo ammesso il testamento orale.

La forma di testamento più comune e più utilizzata è il testamento olografo, il quale ai sensi dell’articolo 602 codice civile “deve essere scritto  per intero, datato e sottoscritto di mano del testatoreLa sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni”Quindi non è valido il testamento olografo scritto al computer o in stampatello.
Per la sua redazione, a differenza del testamento pubblico e del testamento segreto, non è necessaria la presenza del Notaio. Non è, altresì, prevista la presenza di testimoni e può essere liberamente conservato dal testatore senza particolari formalità, anche se nulla vieta che quest’ultimo provveda al deposito presso un notaio e che lo possa ritirare in qualsiasi momento.



Una delle tante problematiche sorte in merito al testamento olografo è quella relativa alle modalità di contestazione della sua autenticità. Infatti, all’interno della giurisprudenza si sono formati, nel tempo, due orientamenti.

MODALITA' DI CONTESTAZIONE

Secondo il primo orientamento, la non autenticità può essere fatta valere attraverso il disconoscimento dell’atto (Cass. Sentenza n. 2474/2005, Cass. n. 3371/1975, Cass. 28673/2011), in quanto è riconosciuta al testamento olografo la natura giuridica di scrittura privata e, pertanto, è ammesso che la contestazione dell’autenticità della sua sottoscrizione possa legittimamente compiersi attraverso il semplice disconoscimento della scheda testamentaria con conseguente onere della soggetto che ha prodotto il documento di proporre l’istanza di verificazione del documento, non assumendo nessuna rilevanza la posizione processuale delle parti.


Un secondo orientamento sancisce la necessità, invece, di procedere con la querela di falso anche se al testamento olografo non viene attribuito valore di atto pubblico (Cass. 16362/2013, Cass. 3 agosto 1968 n. 2793, Cass. 8272/2012), in quanto la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve essere sollevata soltanto nei modi e con le forme di cui all’art. 221 e segg c.p.c., con il conseguente onere probatorio a carico della parte che contesti la genuinità della scheda testamentaria.

A dirimere la diatriba giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 12307/2015 hanno affermato il seguente principio di diritto: La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18363/2018, pubblicata il 12 luglio 2018, ha affrontato nuovamente la questione relativa alle modalità di contestazione della falsità di un testamento olografo, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/2015 e confermato, quindi, la necessità di procedere con l’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

IL CASO

La vicenda esaminata dagli Ermellini con l’ordinanza in commento, trae origine dal ricorso promosso contro la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza di rigetto della domanda del ricorrente avente ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione della qualità di erede legittimo della madre. La domanda era stata rigettata in quanto dalla consulenza tecnica d’ufficio era emerso che il testamento e la scrittura apposta sulla busta che conteneva la scheda testamentaria erano da attribuire alla madre dell’attore. Quest’ultimo, con il ricorso per Cassazione, denunciava fra l’altro la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2702 c.c.; artt. 100, 216, 112 e 113 c.p.c.; artt. 485 e 491 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, nel caso di domanda di accertamento negativo, il riparto dell'onere della prova non fa venir meno l’obbligo in capo all'erede testamentario di dichiarare di volersi avvalere della scrittura privata, analogamente a quanto previsto dall'art. 216 c.p.c., comma 2, in relazione all'istanza di verificazione. Pertanto, senza la preventiva istanza di verificazione, verrebbe meno l'interesse all'accertamento della falsità del testamento e andrebbe invece solamente accertata la qualità di erede ab intestato della parte richiedente e non incombe su quest’ultima l’onere di fornire la prova circa la riferibilità e veridicità del testamento.


LA DECISIONE 

Con l’ordinanza in commento gli Ermellini, nel richiamare il principio di diritto affermato con la sentenza a Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione nr. 12307/2015, hanno ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo hanno evidenziato che:
  1. Al fine di vedersi accertare la propria qualità di erede legittimo in presenza di un testamento olografo, presupposto indefettibile è che la parte interessata deve porre in seno al processo una questio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi a disconoscere gli effetti del testamento olografo falso;

  2. Nessun onere di dichiarare preventivamente di volersi avvalere del testamento olografo che la designa erede incombe sulla parte evocata in giudizio;

  3. Indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, l’onere della prova incombe sulla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo ovvero che deduca che la scheda testamentaria non provenga da chi ne appare l'autore. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai presupposti e ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra cui non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, nè quale autonomo requisito dell'azione di impugnativa negoziale, nè attraverso il richiamo analogico ai principi dettati in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private;

  4. L’onere contemplato dall'art. 216, comma 2, per l'istanza di verificazione proposta in via principale evoca regole, valevoli sul piano dell'efficacia sostanziale e del trattamento processuale per le scritture private, inapplicabili all’azione di accertamento negativo della falsità del testamento olografo. Quest'ultimo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private, sicché non trova applicazione l'art. 216 c.p.c., comma 2;

  5. Come chiarito dalle Sezioni Unite, il testamento olografo, pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente "equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa".

Allegato:

Allegato: Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 18363 del 12/07/2018



Fonte:
© AvvocatoAndreani.it 

martedì 29 gennaio 2019

REDIGERE UN TESTAMENTO VALIDO, SENZA NOTAIO: COME FARE?

Hai pensato di scrivere le tue volontà testamentarie e non sai come fare?  Sei convinto che si debba sottoscrivere dal notaio per essere valido? Ti preoccupa la parcella del notaio, o temi di non poter cambiare in un momento successivo le tue volontà?

Forse non tutti sanno che è possibile redigere un testamento giuridicamente valido senza la sottoscrizione del notaio o di altro professionista legale.

La legge italiana consente di sottoscrivere le proprie ultime volontà in piena autonomia.
Nel codice civile è disciplinata una tipologia di testamento, definito “testamento olografo”, che può essere redatto dal testatore in piena autonomia ed in assenza di un notaio.

Accertato che tutti possono redigere un testamento di proprio pugno ed in assenza di notaio, affinché l’atto sia legalmente valido, è necessario tuttavia rispettare alcuni requisiti.




REQUISITI PER REDIGERE UN TESTAMENTO OLOGRAFO
  • deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Ciò significa che non può essere scritto a macchina, né al computer, né può essere scritto da un’altra persona, anche se riporta alla fine la firma del testatore;
  • nel documento deve essere indicato il giorno, mese ed anno della sottoscrizione.  Questo requisito consente di stabilire quale sia l’ultimo documento valido, e di valutare lo stato di salute psico-fisica al momento della redazione del documento, al fine di accertare le piene facoltà intellettive necessarie alla validità dell’atto stesso;
  • deve essere  firmato dal testatore
  • devono essere indicati gli eredi con precisione, evitando margini di incertezza o ambiguità.

VANTAGGI E SVANTAGGI DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO

Decidere di stendere le ultime volontà in assenza di un notaio comporta certamente dei vantaggi

Il primo è la semplicità di redazione del testamento. E’ sufficiente infatti disporre di un foglio, carta e penna. Il testamento è valido anche se scritto in dialetto o in altra lingua conosciuta dal testatore. E’ valido anche se ci sono errori ortografici o sintattici, purché non mettano in dubbio la chiarezza di intendimenti né i requisiti principali sopra esposti.

Un altro vantaggio è l’assenza di costi nel redigere il testamento olografo. 

Il testatore può inoltre revocare o riscrivere nuovamente le sue ultime volontà tutte le volte che vorrà, apportando le variazioni che desidera al suo testamento.

Decidere di redigere un testamento olografo presenta però alcuni svantaggi.

Una prima difficoltà è la conservazione del testamento, che può essere perso, oppure sottratto da qualcuno. Per conservare in sicurezza il testamento si può ricorrere al notaio, con costi che si aggirano sui 500 Euro.

L’autenticità della firma può essere contestata, poiché l’atto è stato redatto in assenza di un notaio, quindi la firma non è certificata, dunque potrebbe anche essere falsificata. L’autenticità del testamento e della firma verranno dunque investigati con perizia grafologica, con una possibile controversia legale che potrebbe aprirsi nel sospetto di falsità.

QUOTA LEGITTIMA

A seguito di un decesso, ed in assenza di testamento, il Codice Civile prevede delle precise percentuali di ripartizione dei beni del defunto ai suoi eredi. Talvolta queste ripartizioni si realizzano in tutta serenità, ma altre volte al dolore del lutto si aggiunge l’amarezza della gestione economica dell’eredità.
Con la stesura del testamento, la maggior parte delle volte, il testatore decide di sua iniziativa la ripartizione dei suoi beni. 

Bisogna sapere, tuttavia, che un testamento non può totalmente escludere degli eredi legittimi (figli, coniuge, ascendenti ecc.) Questi sono tutelati dalla legge, che sancisce una precisa quota legittima che deve essere riservata a loro, a prescindere dalle volontà del testatore.

Nella redazione dell’atto è quindi necessario sapere che il testatore, in presenza di eredi legittimi, non può disporre di tutti i suoi beni, ma solo di quelli rimasti togliendo la quota legittima.

 IL TESTAMENTO OLOGRAFO PUO’ ESSERE REVOCATO O MODIFICATO?

Il testamento scritto di proprio pugno dal testatore può essere revocato o modificato dallo stesso fino all’ultimo istante di vita.

Per apportare modificazioni, dovrà riscrivere daccapo il testamento, indicando la nuova data di redazione, e firmando il nuovo testamento. L’atto testamentario che porterà l’ultima data sarà quello ritenuto valido, poiché nel rispetto delle volontà ultime del testatore.

ANNULLABILITA’ E NULLITA’

Nel caso in cui il testamento sia redatto in assenza di notaio, l’atto può incorrere in due tipologie di invalidità: annullabilità e nullità.

Il testamento è definito nullo se non è autografo e se non è firmato dal testatore stesso.  

Il testamento è annullabile si presenta un difetto di forma su istanza di chi abbia interesse, che può impugnare l’atto entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. 

Un altra possibile circostanza di invalidità del testamento è il ditelo di manifestazione della volontà del testatore.

In base a quanto disposto dalla sentenza n. 26931/2013 della Cassazione, la volontà del testatore deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte”.

Un testamento con firma falsa è invece un testamento inesistente, in quanto il vizio è talmente grave da impedire all’atto di essere identificato come tale.

mercoledì 16 gennaio 2019

ELISIR D'IMMORTALITA'



Uno dei progressi più significativi dell'Uomo è stata la scrittura, i cui albori affondano circa 4000 anni a.C.

Attraverso l'evoluzione della scrittura, egli è stato in grado di tradurre il pensiero, le cui qualità eteree, mobili, inafferrabili e declinate da colori emotivi, confondono la chiarezza del messaggio in esso contenuto. Affinché il messaggio contenuto nel pensiero fosse facilmente comprensibile dall'interlocutore, la scrittura si è strutturata progressivamente passando elaborati grafici come i grafemi, pittogrammi ad alfabeti, ognuno di questi sottostante a convenzioni e canoni riconosciuti in seno ad ogni cultura.




Il pensiero è dunque una facoltà intellettiva inafferrabile, complessa, articolata, le cui modulazioni variano secondo la personalità, la scolarità, la cultura, l'oggetto del pensiero. Spesso è una nebulosa che si va dissolvendo nell'atto stesso il pensiero stesso prende forma concreta "nero su bianco".
Ecco quindi che il processo cognitivo deve necessariamente subire una "manipolazione" espressiva, una trasformazione guidata dal pensiero stesso che diventa contemporaneamente oggetto (messaggio) e soggetto (elaboratore) della comunicazione. Del resto, se così non fosse, e se la scrittura traducesse "per filo e per segno" il pensiero astratto, dinamico e amorfo, essa non sarebbe sintatticamente comprensibile.

Se ne deduce che un processo cognitivo così complesso come il pensiero, ha potuto essere tradotto e formalizzato su carta, trasmettendosi non solo ad interlocutori diretti, ma anche ad un numero di persone più ampio. La conseguenza più importante è stata la testimonianza storica, pilastro della memoria storica e dunque della identità umana.
Con la nascita e lo sviluppo della scrittura, l'Uomo ha potuto trascendere i limiti dello spazio e del tempo, conferendo al pensiero i caratteri di ubiquità e di immortalità.

Dove sarebbe rimasta l'umanità se i grandi pensatori o scienziati, per esempio, non avessero espresso il loro pensiero su carta? Probabilmente la nostra conoscenza si sarebbe impoverita o smarrita nella staffetta della tradizione orale, la quale, contaminata da innesti culturali, avrebbe perso l'identità originaria.




L'evoluzione della scrittura ha conosciuto una nuova tappa storica, quando nel XV secolo d.C., con l'invenzione della stampa di Gutenberg, il pensiero umano ha ampliato i suoi orizzonti, facilitando la diffusione del pensiero stesso. La stampa, ancora d'attualità, conosce un progressivo declino a favore dei nuovi strumenti di comunicazione tecnologici. Questi, sottraendosi ai limiti della stampa, hanno ceduto alla tentazione dell'immediatezza del messaggio, della sua accessibilità universale.

Se è pur vero che la tecnologia è uno strumento che testimonia un'ulteriore tappa nell'evoluzione storica dell'umanità, dall'altra quest'ultima si sottomette progressivamente perdendone le caratteristiche di unicità.
Pure i contenuti del messaggio stesso restano virtuali, e la memoria aleatoria, dislocata in servers e suscettibile di perdita. E la forma? Ancor più impersonale, con una distorsione del linguaggio, della struttura grafica, ed un ricorso alla simbolizzazione archetipale stile pittogrammi. Ciò che è evidente è che l'identità dell'autore si fa sempre più incerta.

L'etereicità dello strumento informatico sta riportando l'Uomo verso l'etereicità del suo stesso pensiero, risalente all'era pre-egiziana; ed il progresso che si è costruito in sei millenni di storia, si sta dissolvendo in meno di un secolo.
Con l'illusione della rapidità e della globalità nella diffusione, la tecnologia spersonalizza, toglie anima e e forma al pensiero, ed in definitiva dissolve il ricordo stesso.

La soluzione?

Il nostro pensiero deve mantenere un'identità personale e storica, e noi dobbiamo lasciare traccia del nostro passaggio in questa vita. Per fare ciò, ritornare a scrivere a mano, ed esprimere le nostre idee su carta. La manoscrittura à un patrimonio dell'umanità, è testimonianza dell'umanità, è memoria dell'umanità... di quell'individuo che sceglie, lasciando traccia del suo passaggio, di rendere immortale se stesso.

Jennifer Taiocchi